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“Teniamoci Aggiornati”

Un nuovo spazio, una finestra sul mondo della scuola pubblica: novità normative e ministeriali, sentenze, pareri e quant’altro ci aiuti a capire a che punto siamo … e dove stiamo andando.

20 maggio 2014

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI COLORO CHE NELL’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 HANNO USUFRUITO DEL SOSTEGNO AL REDDITO RICONOSCIUTO DALLA REGIONE LOMBARDIA AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI

Si rende noto che in base a quanto riconosciuto al paragrafo 4.4 delle sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nr. 00859 del 28 gennaio 2014 già esecutiva, i genitori con figli iscritti alla scuola primaria o secondaria statale che hanno ottenuto il contributo per il “sostegno al reddito” per l’anno scolastico 2013/2014 hanno diritto ad un’integrazione dello stesso contributo, per allinearlo a quanto percepito, nello stesso anno scolastico, dagli studenti delle scuole private paritarie.

L’integrazione dipende dalla fascia di reddito ISEE ed è così commisurata:


ISEE  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO  SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
0-5000 euro  440 euro   560 euro                        660 euro
5001-8000    410 euro   550 euro                        670 euro
8001-12000   380 euro   530 euro                        670 euro
12001-15458  340 euro   510 euro                        660 euro

L’integrazione può essere ottenuta mediante la presentazione diun’istanza alla Regione Lombardia di cui forniremo il testo venerdì nella Conferenza Stampa convocata davanti alla RegioneLombardia in via Fabio Filzi 22 ( vecchio Pirellone ) alle ore 12.00 del giorno venerdì 23/05/2014. Saranno presenti alcuni genitori e studenti che presenteranno tale istanza per avere la differenza tra quanto ricevuto in termini di integrazione al reddito e quanto dato agli studenti delle scuole private. Tutto ciò grazie al fatto che la Sentenza del Tar è già esecutiva e che questo è stato conquistato grazie alla nostra battaglia contro i Buoni Scuola. E se pensate che per quest’anno il contributo per il materiale scolastico e libri di testo è stato azzerato dalla Regione Lombardia sia per le elementari che per il III IV e V anno delle superiori avete l’idea di quanto sia importante recuperare da 340 a 670 € a seconda delle diverse fasce di reddito. E se pensiamo che solo a Legnano sono 1200 i soggetti che hanno ricevuto l’integrazione al reddito, abbiamo l’idea di quale è il numero di genitori fortemente interessato in tutta la Lombardia. Sicuramente diverse migliaia o decine di migliaia.

Fonte: retescuole per l’Associazione NonUnodiMeno – Giansandro Barzaghi

29/04/2014

Annullati gli atti regionali sui contributi alle scuole per l’a.s. 2013 – 2014– disparità di trattamento tra scuole pubbliche e scuole paritarie con pagamento di retta

Una recente sentenza del Tar Lombardia ha annullato il decreto della Regione Lombardia e la delibera della Giunta Regionale che, in riferimento all’anno scolastico 2013 – 2014, avevano previsto l’attribuzione di un maggior contributo economico in favore delle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche “a pagamento” a scapito di quelle degli iscritti alle scuole pubbliche gratuite, per i quali erano previsti aiuti economici di gran lunga inferiori. Regione Lombardia aveva infatti stabilito che agli studenti delle scuole pubbliche potesse essere riconosciuta una misura denominata “sostegno al reddito”: il contributo veniva erogato in dipendenza del reddito, individuato secondo il parametro ISEE, in una misura comunque oscillante da un minimo di 60 euro ad un massimo di 290 euro. Diversamente, gli studenti iscritti a scuole che applicano una retta d’iscrizione o frequenza potevano beneficiare di una misura più articolata e formata da:

a) “buono scuola”: attribuito in base al valore dell’indicatore reddituale applicabile a ciascun caso concreto e oscillante tra 450 e 900 euro;

b) “disabilità”: riferibile agli studenti portatori di handicap e volta a contenere i costi connessi al personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno, indipendentemente dal valore dell’indicatore reddituale, con un importo massimo fissato in 3000 euro;

c) “integrazione al reddito”: erogata come “buono servizi scolastici” ad integrazione del “buono scuola” in rapporto al valore ISEE riferibile allo studente e quantificata in importi compresi tra 400 e 950 euro.

Secondo il TAR, ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento che incide in modo oggettivamente pregiudizievole su coloro che frequentano la scuola pubblica, i quali, a parità di bisogno economico, possono contare su un’erogazione di danaro inferiore a quella ottenibile da coloro che frequentano una scuola paritaria con pagamento di una retta.

Per i giudici amministrativi l’amministrazione regionale aveva previsto, senza alcuna giustificazione ragionevole e con palese disparità di trattamento, delle erogazioni economiche quantitativamente diverse, più favorevoli per coloro che frequentano una scuola paritaria con pagamento di una retta di iscrizione o di frequenza, a fronte della medesima necessità, quale la possibilità di acquisire i beni e i servizi strumentali all’attività didattica e a fronte della medesima situazione di bisogno economico.

Gli atti regionali sono stati conseguentemente annullati seppur limitatamente alla parte in cui prevedevano, a parità di fascia ISEE di appartenenza, l’erogazione a titolo di “sostegno al reddito” di buoni di valore inferiore a quelli erogabili a titolo di “integrazione al reddito”.

Di seguito il testo integrale della sentenza:

http://www.agesc.it/detail.asp?c=1&p=0&id=737

 

28/04/2014

Anche a causa dei sempre maggiori tagli dei fondi alla scuola pubblica, oggi si parla molto del tema delle donazioni private alle scuole; ammesse dalla nostra legislazione, le donazioni a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 40 del 2007 sono anche diventate detraibili o deducibili.

La norma (art. 13) ha infatti stabilito che:

– sono detraibili per un importo pari al 19 % le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

– sono deducibili le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La norma ha stabilito inoltre che i soggetti che abbiano effettuato le donazioni non possano far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche, ad esclusione di coloro che abbiano effettuato una donazione per un valore non superiore a 2.000 euro in ciascun anno scolastico.